LA DELEGA DI FUNZIONI AMBIENTALE
La delega di funzioni è oggi uno strumento di fondamentale importanza nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa, ma non rappresenta, come vedremo, un salvacondotto assoluto per l’imprenditore.
L’istituto è stato codificato per la prima volta nel 2008, con l’entrata in vigore del Testo Unico sulla Salute e la Sicurezza nei Luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008), e da subito ha vissuto un ampliamento del proprio ambito di applicazione arrivando a ricomprendere settori diversi, come quello ambientale, quello della disciplina penale dei prodotti alimentari e degli obblighi previdenziali e assistenziali.
Tale estensione del perimetro applicativo, è stata possibile solo grazie all’intervento della giurisprudenza di legittimità che, in materia ambientale, ha colmato a più riprese il vuoto derivante dall’assenza nel Testo Unico Ambientale di una disposizione analoga a quella prevista in materia di salute e sicurezza su lavoro.
La Corte di Cassazione difatti da anni sottolinea la possibilità di estendere la disciplina della delega di funzioni anche alla materia ambientale, specificando che “benché la disciplina normativa in tema di gestione dei rifiuti e di obblighi, anche penalmente sanzionati, che gravano sui soggetti produttori e smaltitori non codifichi espressamente l’istituto della delega di funzioni, questa Corte, in analogia ai principi affermati con riguardo ai reati commessi con la violazione delle disposizioni in materia di igiene e prevenzione degli infortuni sul lavoro, ne ha da tempo riconosciuto l’efficacia” (Cass. pen., Sez. III, 12.02.2020 n. 15941).
La delega di funzioni, dunque, trova oggi applicazione anche al di fuori dell’ambito sicurezza sul lavoro per rispondere alle esigenze derivanti dalla complessità dell’organizzazione aziendale, a causa della quale il datore di lavoro difficilmente potrebbe adempiere in prima persona ai numerosi obblighi, la cui inosservanza è sanzionata penalmente, imposti dalla normativa di settore.
Uno dei settori in cui è maggiormente visibile l’applicazione per analogia dell’istituto di cui si parla, è proprio quello ambientale, in ragione del fatto che in questo settore le sanzioni a carico delle imprese e degli imprenditori sono molto… ‘delicate’!
- La delega di funzioni
La Delega di Funzioni appare quindi come lo strumento organizzativo aziendale con il quale il datore di lavoro può trasferire poteri e relative responsabilità, anche penali, ad un soggetto terzo delegato, che abbia una competenza professionale adeguata e che abbia espressamente accettato tale delega.
L’art. 16 D.Lgs. 81/2008, che disciplina la materia, definisce limiti e condizioni che devono essere rispettati affinché una delega di funzioni, “ove non espressamente esclusa”, sia considerata ammissibile e valida.
In particolare,
- la delega deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- la delega deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- inoltre, alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
La Suprema Corte, sempre attenta, precisa:
In materia ambientale, è ammessa la delega di funzioni a patto che la stessa “a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidatigli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell’impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite” (Cass. pen., Sez. III, 10.04.2024, n. 30930).
La pronuncia introduce quindi requisiti di fatto analoghi a quelli previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008 ed estende anche al settore ambientale l’efficacia liberatoria della delega di funzioni.
- I requisiti oggettivi e soggettivi della delega ambientale
Nel richiamare una pronuncia ancor più risalente, il giudice di legittimità specifica meglio i requisiti e subordina la legittimità e l’ammissibilità della delega ambientale al soddisfacimento di criteri di natura oggettiva e soggettiva.
Sotto il profilo oggettivo, richiede: i) che le dimensioni dell’impresa siano “tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità”; ii) “l’effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato con l’attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica”; iii) l’esistenza di “precise ed ineludibili norme interne o disposizioni statutarie, che disciplinino il conferimento della delega ed adeguata pubblicità della medesima”; iv) che la delega abbia contenuto “specifico e puntuale”.
Sotto il profilo soggettivo, invece, prevede che debbano essere considerati: “i) la capacità e l’idoneità tecnica del soggetto delegato; ii) il divieto di ingerenza da parte del delegante nell’espletamento delle attività del delegato; iii) l’insussistenza di una richiesta d’intervento da parte del delegato; iv) la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato”.
Gli Ermellini, va sottolineato, non richiedono – per riconoscere rilevanza penale alla delega di funzioni – il requisito delle significative dimensioni strutturali dell’impresa.
“in materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all’istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell’impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa” (Cass. pen., Sez. III, 21.05.2015, n. 27862, richiamata dalla già citata Cass. pen., Sez. III, 10.04.2024, n. 30930).
Il criterio da impiegare, quindi, non è più quello meramente quantitativo, ma quello qualitativo, che valorizza la complessità degli obblighi da assolvere nel contesto dell’impresa.
- Il delegante è sottoposto ad un obbligo di vigilanza in materia ambientale?
Alla materia ambientale è applicabile l’obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite, di cui al comma 3 dell’art. 16 D.Lgs. 81/2008.
Si tratterebbe di “una conseguenza connaturata al sistema di responsabilità delineato dalla legge, in termini non dissimili, in capo a chi professionalmente svolga attività costituenti fonte di rischio per beni primari che formano peraltro oggetto di protezione costituzionale, come l’ambiente in senso lato, la salute, l’utilità sociale e la sicurezza, la tutela del suolo” (Cass. pen., Sez. III, 12.02.2020, n. 15941).
Il delegante non può semplicemente delegare ad altri le proprie funzioni, senza verificare che le stesse siano espletate correttamente: in presenza di una delega valida ed efficacia, il subentro nella posizione di garanzia certamente si verifica, fermo restando l’obbligo del delegante di verificare che la delega venga attuata correttamente (Cass. pen., Sez. IV, 08.06.2023, n. 33372).
Ergo, l’efficacia liberatoria della delega di funzioni non è assoluta, in quanto nel caso di commissione di reati da parte del delegato, potrebbe permanere in capo al delegante una responsabilità penale per aver omesso di ottemperare all’obbligo di vigilanza e di controllo (culpa in vigilando).
Il perimetro dell’ingerenza del delegante nell’attività del delegato è stato recentemente tracciato dalla Corte, che specifica che “nell’ambito della delega di funzioni in materia ambientale, con riguardo all’obbligo di vigilanza da parte del delegante sul delegato, pur non essendo imposto il controllo ‘momento per momento’ delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, è richiesto quanto meno di verificare la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato” (Cass. pen., Sez. IV, 08.06.2023 (dep. 31.07.2023), n. 33372).
Da ciò deriva che, se il delegante abbia contezza – o possa averla, con l’uso della diligenza richiesta – dell’inadeguato esercizio della delega e non intervenga, lo stesso possa rispondere dei reati commessi dal delegato ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p. (Cass. pen., Sez. IV, 08.06.2023, n. 33372).
- È ammessa la sub-delega in materia ambientale?
Ancora una volta la giurisprudenza di legittimità offre all’interrogativo una risposta affermativa.
Alla materia ambientale è applicabile in via analogica l’art. 16, comma 3-bis del D.Lgs. 81/2008 che, seppur nei limiti fissati dalla norma stessa, ammette espressamente non solo il potere di delega, ma anche il potere di sub-delega “siccome il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni” previste dalla norma (Cass. pen., Sez. III, 15.06.2017, n. 52636).
Affinché il delegato possa validamente esercitare la subdelega, è necessaria la previa autorizzazione del garante primario e la stessa dovrà essere circoscritta solo a specifiche funzioni, risultando preclusa al delegato la possibilità di liberarsi in toto degli obblighi che gli erano stati conferiti, nonché di conferire a terzi incarichi generici e/o indeterminati;
Il subdelegante infine rimane anch’esso titolare di un obbligo di vigilanza in ordine alle funzioni trasferite e non ha possibilità ulteriori di trasferimento, così da evitare il rischio di scivolamenti “verso il basso”.
- Il modello organizzativo 231
La delega di funzioni infine costituisce uno dei requisiti per la costruzione di un Modello Organizzativo idoneo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001. L’art. 6, comma 2, di tale decreto stabilisce infatti che i Modelli Organizzativi devono essere definiti in relazione all’estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, con ciò riconoscendo espressamente la rilevanza che, nella fase di progettazione dei Modelli, dev’essere ascritta alla valutazione del sistema di distribuzione dei poteri e dei doveri in seno all’ente.
Analogamente, l’art. 30, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008 prevede che, ai fini dell’esimente dalla responsabilità amministrativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001, il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.
La Suprema Corte (Cass. n. 9132/2017) ritiene che l’assenza di un sistema di deleghe di funzioni è fatto che di per sé prova la mancanza di un efficace modello organizzativo adeguato a prevenire la consumazione del reato da parte dei vertici societari.
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