Dall’8 ottobre 2025 è in vigore la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, legge di conversione del DL 116/25 (cosiddetto “Terra dei Fuochi”) recante, tra le altre cose, le nuove sanzioni in materia di gestione rifiuti[1].
Il provvedimento introduce pesanti modifiche al Codice dell’ambiente[2], inasprendo le pene per i reati ambientali già previsti e al Codice penale, in relazione ai quali è prevista ora anche l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Infine viene modificata la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 25-undecies ex decreto legislativo n. 231 del 2001, il cui elenco si allunga con l’introduzione di nuovi ecoreati.
Un nuovo impianto sanzionatorio che è lungi dall’essere perfetto e che presenta molte ombre ma anche qualche luce.
Il tutto quando mancano pochi mesi (termine ultimo: 21 maggio 2026) al recepimento della Direttiva UE 2024/1203 sulla nuova tutela penale dell’ambiente!!
Ma partiamo dall’inizio…
Il Decreto Legge 8 agosto 2025, nr. 116
Dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore del decreto-legge 116/2025[3], la mancata regolarità di un deposito temporaneo, la mancata verifica delle autorizzazioni dei trasportatori o dei destinatari dei propri rifiuti, così come l’abbandono di rifiuti pericolosi o la loro spedizione illecita, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella propria autorizzazione, da contravvenzioni diventano delitti punibili con la reclusione[4], il tutto nel bel mezzo del torpore estivo con le aziende chiuse e gli italiani al mare, sapendo che però in caso di mancata conversione dello stesso, il nuovo impianto immediatamente decadrebbe con effetto ex-tunc.[5]
Dando un’occhiata alle premesse della relazione introduttiva, appare evidente che l’urgenza alla base del Decreto Legge consta nella necessità di dare sollecita attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025[6] la quale ha ritenuto all’unanimità la responsabilità dell’Italia per l’inerzia nel contrasto al grave inquinamento verificatosi nella cd. Terra dei fuochi (Campania) a causa di roghi tossici e discariche abusive, ordinando al nostro paese di introdurre “senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la presente sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell’inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni” della Corte e condannando l’Italia a rilevanti risarcimenti nei confronti dei cittadini danneggiati da questo inquinamento.
La novella riscrive quindi in profondità il pacchetto sanzioni contenuto nel D.L.vo 152/2006, nel Codice penale e nel D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo dichiarato di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti, spesso riconducibili ad attività imprenditoriali o criminali organizzate.
In particolare, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio relativo a diverse fattispecie di reato come l’abbandono rifiuti e la gestione non autorizzata, ora trasformati in delitti punibili con la reclusione.
Questa rimodulazione peggiorativa delle sanzioni, da contravvenzioni a delitti, solo parzialmente confermata in sede di conversione del Decreto, fa sì che in tutti questi casi non si possa più applicare né l’istituto dell’oblazione[7], né la procedura della parte VI bis[8] del D.L.vo 152/2006, né quella della “tenuità del fatto”[9] che prima di questa norma poteva determinare l’estinzione del reato. Non solo: divenendo reati gravi diventa decisamente più agevole utilizzare strumenti di indagine ben più “invasivi” ed efficaci, ad esempio le intercettazioni telefoniche, l’arresto in flagranza differita[10] o le operazioni sotto copertura[11].
La dottrina, sempre vigile, da subito però esprime i suoi dubbi sull’efficacia e sulla proporzionalità[12] di tali sanzioni rispetto alle singole fattispecie, sollevando addirittura dubbi di incostituzionalità della norma avversa agli art. 3, 24 e 77 Costituzione.[13]
Per dirla infine col Vanacore “il calderone del processo penale, già obeso e fortemente incagliato[14], dovrà ora digerire anche questi processi, che spesso venivano evitati proprio grazie al virtuoso meccanismo delle prescrizioni ambientali, un meccanismo nel quale in definitiva ‘vincevano’ tutti, con l’ottenimento del risultato migliore e con il minimo sforzo: il contravventore otteneva l’estinzione del reato, lo Stato recuperava senz’altro un cospicuo esborso economico, l’ambiente violato veniva ripristinato, uno stato di illegittimità veniva ricondotto alla legalità mediante il controllo delle autorità delegate”.[15]
La Legge 3 ottobre 2025, nr. 147
La legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 7 ottobre ed in vigore dall'8, sostanzialmente conferma la stretta sanzionatoria del DL 116/2025 anche se con qualche ritocco e alcune novità.
Le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione hanno difatti in parte affievolito l’inasprimento sanzionatorio previsto originariamente dal Decreto “terra dei fuochi” e in parte lo hanno controbilanciato con misure di carattere preventivo e di sostegno.
Questo approccio dovrebbe fornire le giuste coordinate anche alla prossima attività di recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/1203[16] sulla tutela penale dell’ambiente.
Modifiche al Testo Unico Ambientale
Vediamo quindi quali sono le principali novità post conversione partendo proprio dalle modifiche apportate al D.L.vo 152/2006 che riformano le fattispecie di reato secondo il seguente schema:
ogni fattispecie ora prevede un’ipotesi base e una più grave, c.d. “di pericolo”, configurabile quando dalla condotta derivi un pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, ovvero per l’ambiente (acqua, aria, porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, ecosistemi e biodiversità, flora o fauna, anche agraria), oppure qualora la commissione del fatto avvenga in siti contaminati o potenzialmente contaminati, o nelle aree di accesso e pertinenza. Si distingue poi tra il caso in cui la condotta sia posta in essere in relazione a rifiuti pericolosi o non.
1. Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255)[17]
L’ipotesi base, nella sua nuova formulazione, viene punita con l’ammenda da un minimo di 1.500 a un massimo di 18.000 euro e l’eventuale sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, da quattro a sei mesi. In caso di condotta posta in essere da soggetto qualificato, è previsto l’arresto da sei mesi a due anni, o l’ammenda da 3.000 a 27.000 euro. È prevista altresì la sanzione pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per chi abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade. In caso di uso di un veicolo a motore è previsto il fermo del mezzo.
2. Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 bis)
L’ipotesi aggravata o di pericolo, sanziona l’abbandono di rifiuti non pericolosi con pene detentive da sei mesi a cinque anni per i privati e da nove mesi a cinque anni e mezzo per gli imprenditori.
3. Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter)
L’ipotesi base per l’abbandono di rifiuti pericolosi prevede uno slittamento dalla fattispecie contravvenzionale a quella delittuosa, con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio, che prevede adesso la reclusione da uno a cinque anni;
l’ipotesi aggravata o di pericolo prevede la pena da un anno e sei mesi a sei anni nella forma comune e da due anni a sei anni e sei mesi nella forma qualificata.
4. Gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi (art. 256)
l’ipotesi base, in sede di conversione, ha visto una bocciatura della riqualificazione in forma delittuosa proposta dal Decreto-legge, prevedendo così per tale fattispecie la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2.600 a 26.000 euro (comma 1, primo periodo);
l’ipotesi di pericolo, invece, è punita con la pena della reclusione da uno a cinque anni (comma 1 bis).
In entrambi i casi, qualora il reato sia commesso con l’utilizzo di un mezzo a motore, è possibile applicare come sanzione accessoria la sospensione della patente di guida da tre a nove mesi (comma 1 ter). Inoltre, alla sentenza di condanna o a quella di patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato (comma 1 quater).
5.Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi (art. 256)
Sempre l’art. 256 prevede anche la fattispecie della gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi per la quale l’ipotesi base viene punita con la reclusione da uno a cinque anni (comma 1, secondo periodo) e l’ipotesi di pericolo con la reclusione da due anni a sei anni e sei mesi (comma 1 bis, lettera b).
6. Discarica abusiva di rifiuti non pericolosi/pericolosi (art. 256)
L’art. 256 prevede anche il caso della discarica abusiva di rifiuti pericolosi e non punendo, in caso di rifiuti non pericolosi, con la reclusione da uno a cinque anni l’ipotesi base (comma 3) e la reclusione da due a sei anni l’ipotesi aggravata (comma 3 bis).
Viene poi precisato che, salvo che il fatto costituisca reato più grave, si applica la pena dell’ammenda da 6.000 a 52.000 euro o dell’arresto fino a tre anni a chi, pur essendo in possesso di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni relative allo smaltimento dei rifiuti e alla gestione ambientale, operi in maniera difforme da esse (comma 4).
Per quanto riguarda invece la discarica abusiva di rifiuti pericolosi abbiamo una pena da un anno e sei mesi a cinque anni e sei mesi di reclusione per l’ipotesi base (comma 3) e da due anni e sei mesi a sette anni di reclusione per l’ipotesi di pericolo (comma 3 bis).
Per tutte le ipotesi di discarica abusiva, inoltre, è prevista la confisca dell’area sulla quale la stessa è stata realizzata, salvo che appartenga a persona estranea al reato – e fatti salvi gli obblighi di bonifica o ripristino dello stato dei luoghi – come conseguenza della condanna o del patteggiamento (comma 3 ter).
7. Combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis)
L’art. 256 bis fissa per la combustione illecita di rifiuti, nel caso in cui questi non siano pericolosi, un’ipotesi base sanzionata con la pena alla reclusione da due a cinque anni e un’ipotesi di pericolo, punita con la reclusione da tre a sei anni.
Se a tale condotta segue l’incendio, le pene previste sono aumentate sino alla metà.
Nel caso in cui trattasi di rifiuti pericolosi l’ipotesi base è punita con la reclusione da tre a sei anni e l’ipotesi di pericolo, con la reclusione da tre anni e sei mesi a sette anni.
In caso di condotte che integrino la fattispecie prevista all’art. 256-bis, rimane fermo l’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, di risarcimento del danno ambientale e di pagamento (anche in via di regresso) delle spese di bonifica.
Infine, per quanto riguarda il reato di miscelazione non autorizzata previsto dal comma 5 dell’art. 256, la legge di conversione ha confermato incomprensibilmente la natura contravvenzionale della sanzione, trasformandola addirittura in pena alternativa e quindi oblabile: “arresto da sei mesi a due anni o ammenda da 2.600 a 26.000 euro”.
E’ legittimo domandarsi a questo punto come una condotta cosi grave, riguardante direttamente i rifiuti pericolosi, possa essere ancora qualificata come contravvenzione, anziché come delitto!!
8. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
Nel caso di registri di carico e scarico di rifiuti non pericolosi si applicano la sanzione pecuniaria da 4.000 a 20.000 euro, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a quattro mesi e la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da due a sei mesi;
Nel caso di registri relativi a rifiuti pericolosi, invece, si applica la sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro e, nei casi più gravi, è possibile applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore. Si applicano anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a otto mesi e la sospensione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per un periodo da quattro a dodici mesi.
Modificato anche il comma 4, relativo al trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, che non rimanda più all’art. 483 Cod. Pen., ma ne aggrava la sanzione e cioè la reclusione da 1 a 3 anni. La stessa pena si applica a chi predispone certificati di analisi falsi o li utilizza durante il trasporto. In questi casi, alla condanna o al patteggiamento consegue la confisca del mezzo utilizzato, salvo che appartenga a persona estranea al reato.
9. Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)[18]
La fattispecie, prima contravvenzionale, viene adesso elevata a delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni. È previsto, poi, un aumento di pena in caso di spedizione illegale di rifiuti pericolosi.
10. Sospensione/cancellazione dall’Albo nazionale autotrasporto conto terzi (art. 212)
All’art. 212 TUA è prevista la sanzione accessoria della sospensione dall’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi per le imprese che, non risultando iscritte a tale Albo, commettano una violazione delle norme di cui al Titolo VI, Parte IV del TUA (tra cui quelle sopra citate). In caso di reiterazione di tali violazioni o di recidiva (ex art. 99 c.p.) è prevista la cancellazione dal suddetto Albo nazionale.
Modifiche al Codice Penale
Per quanto concerne le modifiche al codice penale, è previsto l’inasprimento del trattamento sanzionatorio di alcune figure di reati ambientali e l’introduzione di taluni di essi nell’elenco dei reati per cui è esclusa la possibilità di applicare l’attenuante della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
L’art. 452-sexies c.p. (“Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”) viene invece integrato con un’aggravante ad effetto speciale, che comporta l’aumento della pena fino alla metà, qualora dalla condotta derivi pericolo, così come definito nel TUA.
Infine, è prevista l’impossibilità di ottenere, licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni e l’impossibilità di concludere contratti pubblici, per un periodo compreso tra uno e cinque anni, per coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva per alcuni reati ambientali gravi. L’interdizione de qua, determinerà, inoltre, la decadenza di diritto dagli stessi benefici, già in essere, legati all’attività imprenditoriale.
Modifiche al Codice di Procedura Penale
Per quanto riguarda invece il Codice di Procedura Penale, l’arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c.p.p. viene esteso ai reati di abbandono di rifiuti pericolosi e, nell’ipotesi di pericolo, anche di rifiuti non pericolosi, gestione non autorizzata di rifiuti, discarica abusiva, combustione illecita e spedizione illegale di rifiuti.
L’aggravante dell’esercizio dell’attività d’impresa
Una delle novità più rilevanti introdotte dalla legge 147/2025 è la previsione di una specifica aggravante per l’esercizio di attività d’impresa, contenuta nel nuovo art. 259-bis TUA. La disposizione prevede un aumento di pena fino a un terzo qualora i reati disciplinati dagli artt. 256, 256-bis e 259 TUA siano commessi “nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata”.
Il testo originale introduceva all’art. 259-bis un secondo comma, che stabiliva che “il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività comunque organizzata è responsabile anche sotto l’autonomo profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa”, prevedendo in questi casi l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’art. 9 d.lgs. 231/2001. Tuttavia, tale formulazione presentava criticità sia interpretative che applicative.
In primo luogo, il riferimento generico all’“attività d’impresa o comunque ad un’attività organizzata” risultava poco chiaro e rischiava di creare incertezze nel riconoscere quali, tra i casi in cui è riconosciuto l’apporto minimo di mezzi e di funzioni, fossero idonei ad integrare gli estremi dell’“attività organizzata”.
In secondo luogo, la disposizione in esame sembrava far discendere l’antigiuridicità non tanto dalla condotta in sé, quanto dalla mera qualifica soggettiva del titolare o del responsabile, con potenziali problemi di coerenza sistematica.
Da ultimo, destava perplessità la modalità di applicazione delle sanzioni interdittive ex art. 9 d.lgs. 231/2001 ai titolari d’impresa o ai responsabili dell’attività, poiché tali misure sono state concepite dal legislatore per l’ente e non per persone fisiche.
Alla luce di tali perplessità, in sede di conversione, il secondo comma così come formulato nel testo originale è stato eliminato.
Modifiche al D.lgs. 231/2001
Il Decreto Legislativo 231/2001, come noto, è la norma che ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa degli enti (società, associazioni, ecc.) per specifici reati commessi nel loro interesse o vantaggio da persone che li rappresentano o sono loro sottoposte.
Viene ora modificato l’art. 25-undecies sotto due profili: da un lato, viene inasprito il trattamento sanzionatorio dei c.d. ecodelitti (aumento delle quote); dall’altro, vengono introdotte alcune delle “nuove” fattispecie delittuose previste nel TUA nel novero dei reati presupposto previsti dal predetto decreto.
In particolare entrano a far parte dei reati presupposto, l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti nelle sue varie forme, la gestione abusiva dei rifiuti, la gestione di discarica abusiva di rifiuti, la combustione illecita e il trasporto di rifiuti senza il formulario.
E’ sempre più importante, quindi, che l’azienda si doti di un sistema di prevenzione attraverso un efficace Modello Organizzativo 231 e un Organismo di Vigilanza, per non incorrere in queste pesanti sanzioni.
Altre modifiche di rilievo
Si segnalano per ultime, le modifiche in ordine a:
- art. 34 del codice delle leggi antimafia che estende il catalogo di reati per i quali può essere disposta la misura di prevenzione dell’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende, includendovi pure alcune ipotesi di illeciti penali in materia di rifiuti;
- art. 7 del Codice della strada[19] con riferimento, in particolare, ai rifiuti abbandonati o "gettati" da "veicoli in sosta o in movimento".
La Direttiva UE 2024/1203
Non possiamo non citare infine la Direttiva UE 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di tutela penale dell'ambiente dell'11 aprile 2024 che è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 30 aprile 2024.
Sostituendo le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, la presente direttiva, all'art. 1, stabilisce le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente, nonché per le misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale e all’applicazione efficace del diritto ambientale dell’Unione ed elenca un'ampia serie di condotte che, se illecite e compiute intenzionalmente, gli Stati membri sono tenuti a incriminare (artt. 3 e 4) e punire con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive (artt. 5-7).
La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e, per espressa previsione dell'art. 28 (recepimento), gli Stati membri dovranno mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 maggio 2026.
Il D.lgs. di recepimento di questa direttiva, sarà quindi l’ultimo tassello di un lungo percorso normativo con il quale si definirà ufficialmente il nuovo quadro legislativo ambientale nel nostro paese.
Quanto verrà modificato dell’attuale assetto previsto dalla legge 147/2025?
C’è spazio ancora per delle sorprese…
Conclusioni
La conversione in Legge del DL 116/2025 segna dunque il passaggio ad una fase di “tolleranza zero” nei confronti dei più gravi illeciti ambientali.
Oggi infatti le condotte di abbandono, gestione non autorizzata, spedizione illegale o combustione di rifiuti espongono le Aziende a conseguenze penali più gravi, indagini invasive e sanzioni interdittive estremamente gravose per la stessa continuità aziendale.
La prevenzione, la formazione e il monitoraggio costante delle procedure diventano quindi imprescindibili. Non si tratta solo di “evitare la multa”: il rischio concreto è quello di compromettere la vita dell’impresa, la libertà personale dei suoi gestori e, non ultimo, la tutela della salute e dell’ambiente.
Il messaggio del Legislatore è semplice:
la prevenzione ambientale non è più un’opzione, ma un obbligo giuridico e organizzativo, anche se il tutto deve essere necessariamente inserito nel solco dei principi fondamentali che regolano il sistema repressivo penale ambientale alla luce della Dir. UE 1998/99, recentemente sostituita dalla Dir. UE 2024/1203 sulla “Tutela penale dell’ambiente”, direttiva che dovrà essere recepita anche nel nostro Paese, come già segnalato, entro il 21 maggio del prossimo anno.
Un fatto è certo: d’ora innanzi il non riuscire a dimostrare di aver fatto tutto il possibile per ottemperare alla corretta gestione dei rifiuti, identificare con certezza cosa è un rifiuto o un non rifiuto (es. sottoprodotti), se è pericoloso o non pericoloso e se abbiamo controllato le autorizzazioni dei trasportatori e destinatari dei nostri rifiuti, costerà carissimo!!
Non ci sarà più spazio per gli ecofurbi e gli ecoignoranti!
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Note:
[1] Si calcola che nel nostro paese circa il 60% degli illeciti ambientali riguardante la gestione dei rifiuti, sia configurabile come reato e la rimanenza come illecito amministrativo.
[2] D.lgs. 152/2006
[3] DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025 , n. 116.
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
[4] La ‘reclusione’ secondo il nostro ordinamento penale è la pena principale di tipo detentivo prevista per la commissione di un delitto di particolare gravità che comporta una privazione della libertà personale per un periodo che può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni e che può raggiungere i 30 anni in caso di concorso di circostanze aggravanti o di cumulo materiale delle pene irrogate per più violazioni o per alcuni gravi reati. Deve essere scontata presso appositi istituti a ciò destinati unitamente all'obbligo del lavoro e all'isolamento notturno.
[5] Ex tunc
è una locuzione latina che significa "da allora, sin dal principio" e indica l'efficacia retroattiva di un atto giuridico: gli effetti si producono non da quando l'atto è compiuto, ma fin dall'origine, come se non fosse mai esistito, annullando retroattivamente i rapporti già sorti.
[6] Ricorso n. 51567/14 e altri 3 - Causa Cannavacciuolo e altri c. Italia
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?contentId=SDU1455751
[7] Art. 162 CP
Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato..
[8] Art. 318 bis – 318 octies TUA.
[9] Art. 131 bis CP
Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.
[10] Nei casi di cui agli articoli 387 bis, 572 e 612 bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
[11] Art. 266 e 267 Cod. proc. Penale.
[12] La novella pone infatti una serie di questioni di carattere sistematico, ad esempio la sproporzione tra le pene di nuova introduzione e quelle previste per i delitti ambientali del Codice penale ed il rapporto tra le nuove fattispecie di abbandono aggravate dalla situazione di pericolo ed i reati di inquinamento ambientale (articolo 452-bis, C.p.), disastro ambientale (articolo 452-quater, C.p.) e relativo pericolo (articolo 452-quinquies, secondo comma, C.p.).
[13] Roberto Losengo
Il Decreto Legge n. 116/2025: Le ragioni di un fermo dissenso (RGA online).
https://rgaonline.it/articoli/il-decreto-legge-n-116-2025-le-ragioni-di-un-fermo-dissenso/
[14] La trasformazione degli illeciti in delitti determinerà infatti inevitabilmente un incremento del carico giudiziario con conseguenti problematiche collegate ai tempi di prescrizione del reato.
[15] G. Vanacore - Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli
[16] Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, sulla tutela penale dell’ambiente, che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401203
[17] il reato di abbandono di rifiuti, pericolosi e non, fa riferimento anche al deposito incontrollato.
La differenza tra le due fattispecie è da intendersi come segue: un evento occasionale o spot è configurabile come abbandono e una pratica abituale e continuativa nel tempo come deposito incontrollato.
[18] La fattispecie qui descritta fa riferimento al trasporto transfrontaliero di rifiuti (Regolamento UE 1013/2006).
[19] si richiama anche la Circolare n. 59513 del 10 settembre 2025 con la quale il Ministero dell’Interno ha fornito chiarimenti sul campo di applicazione della nuova lett. f-bis) aggiunta all’art. 15 - che disciplina le ipotesi di getto o deposito sulle strade o loro pertinenze di rifiuti di cui agli artt. 232-bis e 232-ter del D.L.vo 152/2006 (rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni), dai veicoli in sosta o in movimento - e dell’art. 255, comma 1-bis, del D.L.vo 152/2006.
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