In tema di gestione rifiuti e responsabilità del titolare d'impresa, nuovamente si è pronunciata l'Alta Corte di Cassazione:
la responsabilità per attività illecite, quale il trasporto non autorizzato, grava su tutti i soggetti coinvolti nel ciclo produttivo, inclusi i titolari di imprese. Costoro rispondono anche per omessa vigilanza sull'operato di dipendenti o collaboratori, in forza dei doveri di diligenza e del principio di cooperazione ex art. 178 d.lgs. 152/2006, a meno che non sia provata una valida delega di funzioni. Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., il giudice può legittimamente fondare il diniego sulla rilevante offensività della condotta desunta dal dato oggettivo della quantità dei rifiuti trasportati.
(Cass. pen. Sez. III n. 7095 del 23 febbraio 2026)
Ergo, non si deve mai abbassare la guardia, per nessun motivo!