LA DIRETTIVA (UE) 2024/1203 - TUELA PENALE DELL' AMBIENTE
Dopo un'estate dominata dalla pubblicazione del famoso DL 116/2025 ("terra dei fuochi") e dopo le previsioni della legge 147/2025 (legge di conversione del DL 116/2025, entrata in vigore l'8 ottobre 2025), nel 2026 siamo attesi ad un altro appuntamento fondamentale in calendario a primavera: Il recepimento della nuova direttiva sulla tutela penale dell’ambiente.
La legge 13 giugno 2025 nr. 91 (legge di delegazione europea), difatti, contiene tutte le disposizioni che autorizzano il Governo italiano ad emanare uno o più decreti legislativi per recepire nell’ ordinamento nazionale le ultime direttive europee approvate e in particolare la Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente.
Il provvedimento europeo, che sostituisce le precedenti direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE, si presenta con 30 articoli e ben 75 "considerando" stabilendo le norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni al fine di tutelare più efficacemente l’ambiente.
La nuova disciplina, mentre da un lato prevede norme di maggior dettaglio, introducendo anche misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto della criminalità ambientale, dall’altro estende il campo di applicazione della tutela ambientale a nuove tipologie di reati ambientali o inasprendo le pene per condotte illecite già presenti.
Modifiche sono anche attese al d.lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti), in quanto sono stati introdotti nuovi reati presupposto, che se commessi dal manager o dai dipendenti dell’azienda a vantaggio della stessa, comportano per l’ente sanzioni molto pesanti.
Tutto questo andrà a “ritoccare” necessariamente (speriamo) il nuovo impianto previsto dalla recente legge 147/2025, elaborato in tutta fretta e con qualche zona grigia di troppo da risolvere.
Più in dettaglio:
Alla lettera a) del comma 1, art. 9 della legge di delegazione (principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega per il recepimento della direttiva (Ue) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio) è statuito, con riferimento all’operato dell’esecutivo, di apportare alla norma vigente e in particolare al titolo VI bis del libro secondo del Codice penale, le modifiche necessarie a dare piena attuazione alle previsioni dell’ art. 3 e 4 della direttiva, con riferimento alla definizione dei reati e delle relative circostanze aggravanti e attenuanti e alla previsione di sanzioni “effettive, dissuasive e proporzionate”.
E' previsto infatti all'art. 3 della norma europea, una serie di fattispecie di reato tassative (ad esempio il commercio illegale di legname; le violazioni gravi della legislazione UE in materia di sostanze chimiche; l’inquinamento provocato dalle navi; l’esaurimento delle risorse idriche, ecc.) che gli stati dovranno recepire integralmente e al quale potranno solamente integrare altre fattispecie o inasprirne le relative sanzioni.
La nuova disciplina introduce anche una clausola relativa ai cosiddetti “reati qualificati”, cioè le condotte illecite elencate nella direttiva, compiute intenzionalmente, che comportano la distruzione di un ecosistema oppure causano danni diffusi e rilevanti, irreversibili o duraturi a tale ecosistema, alla qualità dell’aria, del suolo e delle acque.
I reati qualificati vengono paragonabili all’"ecocidio", come ad esempio gli incendi boschivi su vasta scala o l’inquinamento diffuso di aria, acqua e suolo.
Rispetto al passato ora è penalmente perseguibile anche il responsabile di istigazione e favoreggiamento nella commissione di tali condotte illegali, oltre a chi vi concorre (art. 4).
In merito alle sanzioni (art. 5) per coloro che siano ritenuti responsabili di tali condotte antigiuridiche, la direttiva dispone la pena della reclusione con durata diversificata in forza della gravità o della reversibilità del danno:
- fino a 8 anni per i “reati qualificati”;
- fino a 10 anni se si causa la morte di una persona;
- fino a 5 anni negli altri casi.
Di seguito, alla lettera b) sono previste per le persone giuridiche, sanzioni o misure penali o non penali, sempre “effettive, dissuasive e proporzionate” che apportano modifiche al d.lgs. 231 e alla lista dei reati presupposto.
La direttiva delinea sul tema specifico un sistema sanzionatorio che non riguarda soltanto l’aspetto pecuniario, ma anche le sanzioni accessorie di carattere economico ed interdittivo, oltre ad una forte spinta sul versante del ripristino ambientale.
Infatti l'art. 7 della direttiva indica come sanzioni, ammettendo anche che la responsabilità delle persone giuridiche non preclude l’azione penale nei confronti delle persone fisiche che commettono, incitano o sono complici dei reati di cui agli articoli 3 e 4:
a) l’obbligo di ripristinare l’ambiente entro un determinato periodo, se il danno è reversibile; oppure risarcire il danno all’ambiente, se il danno è irreversibile o se l’autore del reato non è in grado di procedere a tale ripristino;
b) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico;
c) l’esclusione dall’accesso ai finanziamenti pubblici, comprese procedure di gara, sovvenzioni, concessioni e licenze;
d) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale;
e) il ritiro dei permessi e delle autorizzazioni all’esercizio delle attività che hanno portato al reato in questione;
f) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
g) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
h) la chiusura delle sedi usate per commettere il reato;
i) l’obbligo di istituire sistemi di dovuta diligenza per rafforzare il rispetto delle norme ambientali;
j) laddove vi sia un pubblico interesse, la pubblicazione integrale o parziale della decisione giudiziaria relativa al reato commesso e alle sanzioni o misure imposte, fatte salve le norme in materia di tutela della vita privata e di protezione dei dati personali.
Per le imprese sono previste anche sanzioni pecuniarie pari al 3 o 5% del fatturato annuo mondiale o, in alternativa, a 24 o 40 milioni di euro.
Proseguendo, la lettera c) stabilisce di apportare le modifiche necessarie nell’ordinamento tese ad assicurare la conformità alle previsioni europee in materia di congelamento e confisca di beni (art. 10), termini di prescrizione (art.11), competenza giurisdizionale (art.12) e strumenti investigativi (art. 13).
La lettera d) sancisce di prevedere meccanismi adeguati di coordinamento e cooperazione tra le autorità nazionali per prevenire e reprimere i reati ambientali (artt. 19 e 20).
La lettera e) prevede la modifica attraverso regolamenti e atti amministrativi delle regole necessarie a garantire l’elaborazione e la pubblicazione entro il 21 maggio 2027 della strategia nazionale in materia di contrasto ai reati ambientali (art .21).
La strategia deve affrontare almeno i seguenti aspetti:
a) gli obiettivi e le priorità della politica nazionale in materia di reati ambientali, anche nei casi transfrontalieri, e le modalità per una valutazione periodica del loro conseguimento;
b) i ruoli e le responsabilità di tutte le autorità competenti coinvolte nella lotta contro i reati ambientali, anche per quanto riguarda il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti nazionali e gli organismi competenti dell’Unione nonché la fornitura di assistenza alle reti europee che si occupano di questioni direttamente pertinenti al contrasto di tali reati, compresi i casi transfrontalieri;
c) le modalità di sostegno dei professionisti preposti all’azione di contrasto, una stima delle risorse destinate alla lotta alla criminalità ambientale e una valutazione delle esigenze future al riguardo.
Per ultimo, la lettera f) fa riferimento ai miglioramenti da conseguire in merito alla pubblicazione di informazioni e acceso alla giustizia, di prevenzione, di risorse e formazione (artt. 15, 16, 17 e 18).
Concludendo, l’obiettivo della norma europea è quello di rafforzare la tutela dell’ambiente, applicando con più efficacia la politica dell’Unione in materia ambientale. Quest’ultima mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell’Unione ed è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione dei danni causati all’ambiente nonché sul principio del «chi inquina paga».
L’atto di recepimento è atteso entro e non oltre il 21 maggio 2026 e per l’ennesima volta il nostro codice ambientale verrà aggiornato.
Nel frattempo, è notizia di questi giorni, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, la bozza di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva.
Si attende ora il passaggio parlamentare
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