LA "CULPA IN ELIGENDO" NELLA GESTIONE DEL RIFIUTO

Pubblicato il 1 febbraio 2026 alle ore 00:11

 

Con la  recente pronuncia (Cass. Pen. Sez. III, 22/12/2025 nr. 41051), la Corte di cassazione interviene ancora una volta in materia di gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 1, T.U.A.), ribadendo il tema della configurabilità della responsabilità penale in capo al produttore del rifiuto che affidi lo stesso a soggetti terzi mancanti delle necessarie autorizzazioni.  La Corte chiarisce i presupposti del concorso del produttore nella gestione illecita, richiamando gli obblighi di verifica e controllo gravanti su chi conferisce i rifiuti e riconducendo la responsabilità penale alla violazione di tali doveri, anche a titolo di "culpa in eligendo" (colpa nella scelta).

Non basta per il produttore quindi aver scaricato il rifiuto ad altri, magari con un contratto, per andare esente da colpe, se la scelta dell’affidatario o il successivo difetto di controllo risultano colposamente inadeguati e abbiano contribuito a cagionare violazioni delle norme ambientali.

La diligenza esigibile dal produttore viene graduata caso per caso, ma certamente comprende la verifica preventiva delle abilitazioni amministrative dell’impresa terza e un livello di attenzione proporzionato alla natura e pericolosità dei rifiuti stessi.

Il produttore deve verificare l’affidabilità di ogni trasportatore o destinatario, controllando il possesso delle autorizzazioni e competenze necessarie, in quanto l’obbligo di smaltire i rifiuti secondo le prescrizioni di legge ricade su di lui; in conseguenza di ciò, qualora affidi “incautamente” i rifiuti a un terzo non autorizzato, egli ne risponde a titolo di colpa in concorso con tale terzo.